Art. 17.
(Norme di procedura penale).

      1. All'articolo 199 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «I prossimi congiunti o la parte di un'unione civile dell'imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato possono astenersi dal deporre»;

          b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle parti dell'unione civile».